Tipi di riconoscimento

Il tipo di riconoscimento si differenzia secondo lo scopo per il quale si intende ottenere le proprie competenze riconosciute.

A secondo del tipo di riconoscimento possono variare anche le autorità coinvolte e/o competenti per tali procedure.

Riconoscimento legale: riconoscimento dei gradi accademici per motivi di legalità. Un tale riconoscimento serve a null’altro di potersi chiamare – per esempio – “dottore” in un dato paese, e/o a poter accedere ai concorsi pubblici.

Riconoscimento accademico: riconoscimento di periodi di studio ossia gradi accademici a motivi di poter continuare gli studi superiori in un’altra istituzione o in un altro programma.

La relativa competenza, di solito e a causa all’autonomia delle Università, spetta alle istituzioni accademiche stesse che devono valutare i studi compiuti ed eventuali differenze sostanziali tra le competenze e conoscenze acquisite da parte dello studente e quelle richieste dai programmi i quali lo studente intende proseguire. Bisogna però ribadire che le istituzioni sono tenuti di applicare le regole e la prassi delle Convenzioni regionali (il punto di riferimento è la convenzione regionale che riguarda la propria regione) all’interno delle summenzionate valutazioni. Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, tramite il suo ufficio per riconoscimento (o chiamato come centro internazionale d’informazione per riconoscimento) può aiutare ed orientare in merito alle medesime procedure, nonché, nei casi di conflitto, dare indicazioni (autorevoli) come risolvere la situazione. 

Riconoscimento professionale: riconoscimento a motivi di lavoro e dello svolgimento di certe attività e professioni. In questo contesto entrano varie competenze secondo le legislazioni nazionali e le relative professioni regolate o non regolate. In questo contesto bisogna anche distinguere tra un riconoscimento più dettagliato o uno più sintetico che potrebbe aprire l’accesso ai concorsi pubblici.

Il riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati: le Convenzioni contengono norme di particolare valore civile che regolano il riconoscimento dei titoli dichiarati dai rifugiati, dai profughi o da altre persone in possesso di status giuridici equivalenti o assimilabili. È previsto che ogni Paese adotti tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a studi più avanzati o all'esercizio di attività professionali regolamentate anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possono essere comprovati dai relativi documenti.

 

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